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I NUOVI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTI

Salernitana Sporting, 15 marzo 2018. Dal 01 gennaio 2018, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio (N. 205/2017), sono state modificate le tematiche

fiscali che seguono che seguono:

 

Co.Co.Co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche Art. 1, cc. 358-360

Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m Tuir).I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir). Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps. Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti Art. 1, c. 367.

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. L’art. 67, c. 1, lett. m Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

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