Newsletter 08/2018 Salernitana Sporting
Le società sportive profit, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 n.205/17, perdono la sfida dello sport industry. In sede di presentazione del Decreto
Dignità, il Sottosegretario Giorgetti, boccia le società sportive profit evidenziando che lo sport dilettantistico non debba avere scopi di lucro. Tale affermazione risulta essere in controtendenza rispetto alla scelta legislativa di cui all’art.1 commi 353-361 della Legge di Bilancio 2018, secondo cui la pretesa incompatibilità dello sport dilettantistico con l’esercizio dell’attività di impresa, finalizzato a determinare un profitto, ha sensibilmente limitato lo sviluppo di un settore con enormi potenzialità di crescita. Dal punto di vista aziendale, l’abolizione della normativa sulla gestione delle società sportive profit, delimiterà i progetti societari e di marketing, dei club sportivi, riguardo l’ attivazione di vincenti strategie sport industry.
1)I punti di forza della normativa sulle società sportive profit:
- Lo statuto sociale.
A fronte della scelta di costituire una SSDL era prevista l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello statuto sociale volti a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.
-Le società di capitali.
La gestione delle SSDL dove essere svolta attraverso la costituzione di società di capitali.
-La redistribuzione degli utili.
La gestione di una società sportiva profit poteva segnare un processo di autentica rivoluzione riguardo il piano di redistribuzione degli utili (lucro soggettivo e lucro oggettivo) derivanti dall'attività sportiva e commerciale, posta in essere dalla governance delle società de quo. I singoli soci di una società sportiva profit, potevano essere maggiormente motivati a partecipare ad un progetto sportivo, in quanto, a fronte del capitale investito, ed in caso di utili societari conseguiti, gli stessi potevano essere destinatari dei relativi dividendi. I soci delle SSDL, in caso di cessione di quote sociali, erano in grado di vedersi remunerato l’investimento effettuato, in sede di sottoscrizione e versamento delle proprie quote sociali.
-Aspetti fiscali.
Le agevolazioni fiscali previste per le SSDL prevedevano la riduzione dell’Ires (aliquota dal 24% al 12%) ed Iva con aliquota al 10% per la gestione diretta di impianti sportivi.
2)I punti di criticità delle società sportive profit.
La mancata applicazione nei confronti delle SSDL della normativa di cui alla Legge 398/91, in caso di conseguimento di ricavi per attività commerciale fino all'importo di euro 400 mila.
3) L’attuale scenario della gestione dello sport dilettantistico.
Messa in fuori gioco la normativa delle società sportive profit allo stato la gestione dello sport dilettantistico continuerà ad essere regolata come segue : ASD e SSD no profit (art.90 Legge n°.289/02 e Legge 398/91). Ente Sportivo Terzo Settore (D.Lgs. n.117/17).
4) Conclusioni
Il cartellino rosso attivato nei confronti delle società sportive profit, determina un notevole passo indietro, riguardo la gestione innovativa dell’azienda sport, finalizzata al raggiungimento dello scopo di lucro ed alla ricerca di investitori interessati a programmare progetti sportivi vincenti , efficienti , efficaci.