Adempimenti fiscali riservati alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Salernitana Sporting, 22 ottobre 2013. Le associazioni sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 21 Legge 122/10) rientrano tra i soggetti passivi
tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini iva di fatture acquisti e fatture emesse (sponsorizzazioni, pubblicità, attività commerciale, ecc.) di importo almeno pari a 3.000,00.
- Oggetto della comunicazione
Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi a:
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura, indipendentemente dall’importo unitario delle operazioni;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’iva;
- Dati da indicare nella comunicazione
Per comunicazione in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’obbligo di emissione fattura, vanno comunicati:
- L’anno di riferimento;
- La partita iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- Per ciascuna fattura attiva:
- La data del documento;
- Il corrispettivo al netto dell’iva e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazione non imponibili o esenti;
- Per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- Per ciascuna fattura passiva:
- La data di registrazione;
- Il corrispettivo al netto dell’iva e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazione non imponibili o esenti;
- La data del documento;
- Modalità di presentazione delle comunicazioni
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:
- Direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.)
- Regime sanzionatorio
In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 25.80,00 euro, ai sensi dell’art. 11 del DLgs 471/97.