A. S. D.: adempimento del prossimo 31 gennaio 2014
Salernitana Sporting, 30 Gennaio 2014. Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2014. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet, in data 23.01.2014, due importanti chiarimenti riguardo l’obbligo di comunicazione delle fatture passive ricevute nell'anno d'imposta 2012 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Viene in particolare sancito l’obbligo di trasmettere, con la comunicazione polivalente in scadenza il prossimo 31 gennaio, gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se le relative fatture non sono state oggetto di registrazione. Inoltre, con specifico riferimento alle fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tal caso, è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Fatture acquisti anno 2012 riferibili all’attività commerciale. Più in particolare, il riferimento è alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla Legge 398/1991. Tali associazioni sportive non sono tenute alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, ma hanno l'obbligo della trasmissione dei dati. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questi casi, è necessario comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale posta in essere. Fatture acquisti anno 2012 riferibili all’attività promiscue. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fatture promiscue, è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Potrà tuttavia accadere che si incontrino difficoltà ad individuare l’esatto importo da comunicare. In tal caso si ritiene possibile comunque comunicare l’intero importo della fattura. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate conclude chiarendo che la principale tipologia di oneri promiscui, che è per l’appunto relativa alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), non costituiscono oggetto di comunicazione polivalente. Sanzioni in caso di mancato invio telematico- Nella circolare in cui l’Agenzia ha reso nota l’intenzione di prorogare la scadenza dell’invio delle comunicazioni rilevanti ai fini dell’IVA al 31 gennaio 2014, non si parlava di eventuali sanzioni che i contribuenti avrebbero subito nel caso in cui non fossero riusciti a rispettare la scadenza iniziale. In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2065,00 euro, ai sensi dell’art. 11 del DLgs 471/97.